Art. 3.
(Modifica dei corsi delle scuole di specializzazione in urologia).

      1. I Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, con decreto, all'adeguamento del corso in urologia presso la scuola di specializzazione, istituendo, per gli ultimi due anni, un indirizzo biennale in andrologia, per la formazione dell'uro-andrologo.